Le nuove regole risulterebbero applicabili agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e sarebbero valide fino a tutto il 2022 (e fino a giugno 2023, per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022), dando alle imprese una visibilità maggiore dell’anno, che non è sufficiente per programmare gli investimenti
Viene accorciato il periodo di compensazione dei crediti, che ora è di 5 anni e passa a 3 (un anno per alcuni casi specifici)
Il credito d’imposta per attività di R&S passa dal 12% nel limite massimo di 3 milioni al 20% su 4 milioni. L’innovazione tecnologica passa dal 6% su un massimo di 1,5 milioni al 10% su 2 milioni; l’innovazione 4.0, dal 10% su 1,5 milioni al 15% su 2 milioni e l’attività di design e ideazione estetica al 10% su 2 milioni dal 6% sul massimo di 1,5 milioni.
Venendo al tema specifico della ricerca e sviluppo, viene riportata sotto i riflettori “dall’articolo 185, al comma 14, che opera un primo intervento sui crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, estendendone l’orizzonte temporale fino al 31 dicembre 2022 e aumentando le percentuali e i massimali di utilizzo”, dice Pirola.
Tutti i parametri vengono elevati in un’ottica di maggior beneficio per le aziende che scelgono di innovare. In particolare il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, passa dal 12% nel limite massimo di 3 milioni al 20% su 4 milioni. Viene potenziato anche il credito di imposta sulle attività di innovazione tecnologica, che passa dal 6% su un massimo di 1,5 milioni al 10% su 2 milioni; quello per attività di innovazione 4.0, dal 10% su 1,5 milioni al 15% su 2 milioni e infine il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica – la vera novità del 2020 in termini di tipologie di innovazione incentivabile – che diventa del 10% su un investimento massimo di 2 milioni dal 6% sul massimo di 1,5 milioni.
“Il disegno di legge ritocca poi il perimetro delle spese ammissibili, e segnatamente – continua Pirola – per le spese per contratti di ricerca extra-muros, viene precisato che sono ammessi i contratti stipulati con soggetti esteri, anche appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o c.d. white list. Inoltre, ci sono rilevanti modifiche anche in relazione alle quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale”. In questo caso, oltre alle spese relative a contratti d’acquisto o di licenza stipulati con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati della cosiddetta white list, “sono ammesse anche le spese riferite a contratti di acquisto o di licenza stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato”. Con riferimento al credito d’imposta per l’innovazione tecnologica, viene previsto che le spese per servizi di consulenza o servizi equivalenti sono ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% non solo delle spese di personale, ma anche delle spese per contratti di ricerca extra-muros; infine, con riferimento al credito d’imposta per attività di design e innovazione estestica , vengono ampliate le spese ammissibili, con l’inclusione anche delle spese relative ai software.
Per quanto riguarda gli obblighi documentali, “il disegno di legge introduce l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, dei contenuti e dei risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, prevista dall’articolo 1, comma 206, della legge 160/2019, la Legge di Bilancio 2020. Inoltre, tra le misure previste dal DDL di bilancio, è prevista la proroga al 2022 del credito d’imposta formazione 4.0, con un ampliamento del perimetro dei costi ammissibili”, conclude Pirola.