L’introduzione della nuova normativa sui trust
L’introduzione della nuova normativa sui trust, contenuta nel D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024, segna un passo significativo nel panorama fiscale italiano, offrendo maggiori opportunità e al contempo presentando nuove sfide per disponenti, trustee e beneficiari.
Ecco una panoramica dei cambiamenti principali e delle loro implicazioni.
Residenza e imposta: cosa cambia?
Residenza e tassazione globale
La implementazione del comma 2-bis nell’articolo 2 del Testo Unico delle successioni e donazioni (cosiddetto Tus) rappresenta un rafforzamento significativo nella gestione fiscale dei trust in merito alla questione della territorialità e della residenza del disponente.
Residenza e tassazione globale: quando il disponente del trust è residente in Italia, la legislazione adotta il principio di tassazione globale (worldwide taxation). In questo caso, tutti i beni e i diritti trasferiti ai beneficiari sono soggetti a imposta di successione e donazione, senza distinzioni in base alla loro ubicazione geografica.
Non-residenza e tassazione limitata
Non-residenza e tassazione limitata: al contrario, se il disponente non è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta di successione e donazione si applica esclusivamente ai beni e ai diritti situati all’interno del territorio italiano. Questa disposizione si allinea al principio di territorialità, che limita l’imposizione fiscale agli elementi patrimoniali concretamente collegati allo Stato italiano.
Il momento fiscale decisivo nel nuovo articolo 4-bis
Il cuore della nuova disciplina risiede nella identificazione del momento “finale” del trasferimento dei beni ai beneficiari come il punto fiscalmente decisivo (rectius, momento impositivo), in linea con l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e accolto anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 34 del 2022.
Spetterà, pertanto, al beneficiario il dovere di denunciare entro 30 giorni il trasferimento dei beni per l’autoliquidazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.
Volontarietà e benefici del pagamento anticipato: l’articolo 4-bis
L’articolo 4-bis, con il suo comma 3, rappresenta però una delle novità più significative del decreto in questione, introducendo l’opzione di un pagamento anticipato delle imposte di successione e donazione.
La normativa permette ora al disponente, o al trustee in caso di trust testamentari, di optare per il pagamento volontario e anticipato dell’imposta sia al momento del conferimento dei beni che dell’apertura della successione. Questo consente una programmazione fiscale più accurata, eliminando incertezze sul futuro trattamento fiscale dei beni conferiti. Per l’Erario, questo significa poter contare su entrate anticipate, una non trascurabile facilitazione nella gestione delle risorse pubbliche.
Come viene calcolata l’imposta
L’imposta, in questa configurazione anticipata, viene calcolata basandosi sul valore dei beni al momento del loro conferimento e sul rapporto tra disponente e beneficiario esistente in quel momento. In situazioni dove i beneficiari non siano ancora identificati, viene applicata l’aliquota più elevata e non si considerano eventuali franchigie.
Importante è il principio secondo cui l’imposta pagata anticipatamente si considera definitiva. Questo significa che non ci saranno rimborsi, anche nel caso in cui il trasferimento dei beni al beneficiario non avvenga. Tale misura evita complicazioni e contenziosi legati a possibili richieste di restituzione delle imposte pagate, stabilendo una certezza giuridica sia per il disponente sia per l’Amministrazione fiscale.
La nuova normativa si applica anche ai trust esistenti
L’opzione per il pagamento anticipato dell’imposta è estesa anche ai trust già esistenti, garantendo così una parità di trattamento tra i nuovi e vecchi trust.
In aggiunta, si prevede che saranno il direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità specifiche di applicazione di questa norma e i compiti precisi a carico del trustee o del beneficiario.