Il principio di intangibilità della legittima
Nell’ordinamento giuridico italiano, all’interno del contesto della successione, è nota l’inderogabilità del principio di intangibilità della legittima, secondo il quale il defunto deve necessariamente lasciare una quota del suo patrimonio ai familiari più stretti (cosiddetti legittimari), ovverosia il coniuge o la persona unita civilmente, i figli e gli ascendenti (questi ultimi solo nell’ipotesi in cui il defunto non abbia figli).
La cautela sociniana nel contesto della successione
Tuttavia, all’interno della successione, il codice civile contempla alcune eccezioni al riguardo, le principali delle quali sono la cautela sociniana (art. 550) e il legato in sostituzione di legittima (art. 551).
L’istituto della cautela sociniana può riguardare il caso in cui il testatore abbia lasciato a un terzo estraneo il diritto di usufrutto su un bene in misura eccedente il reddito della disponibile, assegnando al legittimario la nuda proprietà sul medesimo bene; o il caso in cui il testatore abbia lasciato a un terzo estraneo la nuda proprietà su un bene per una parte eccedente la quota disponibile, attribuendo al legittimario il diritto di usufrutto su tale bene; o, infine, il caso in cui il testatore abbia lasciato il suo patrimonio al legittimario disponendo, in favore di un terzo estraneo, una rendita vitalizia, il cui importo è eccedente il reddito della quota disponibile.
Il legato in sostituzione di legittima
È evidente che, in tali fattispecie, il legittimario si trova in una posizione di svantaggio ancorché il valore del bene ricevuto sia superiore alla sua quota di legittima; e ciò in quanto detto bene non gli viene assegnato in piena proprietà.
Ebbene, proprio per tale ragione, il legislatore consente al legittimario di scegliere tra il rispetto della volontà del defunto (ricevendo, quindi, più di quanto gli spetterebbe a titolo di legittima, anche se detta quota sarebbe gravata da diritti di terzi estranei), oppure la rinuncia alla maggiore attribuzione in suo favore, ottenendo in cambio la minore quota di riserva a lui spettante, sebbene in piena proprietà (non gravata da diritti di terzi estranei).
Interpretazioni legali e casi specifici
Tuttavia, un punto controverso al riguardo – che prende le mosse dalla mancata chiarezza della norma – attiene alla possibilità di applicare il meccanismo della cautela sociniana soltanto qualora il legittimario sia chiamato all’eredità e l’abbia accettata, diventando quindi erede. Infatti, poiché l’esecuzione del testamento spetta all’erede, soltanto al legittimario che rivesta tale qualifica può prospettarsi la scelta se eseguire le disposizioni testamentarie o abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.
Viceversa, nella successione, il meccanismo della cautela sociniana non potrebbe applicarsi laddove il testatore abbia istituito un terzo estraneo erede universale, attribuendo al legittimario, a titolo di legato, la nuda proprietà di tutto il suo patrimonio in misura eccedente la quota di legittima (nel qual caso, opererebbe il diverso istituto del legato in sostituzione di legittima).
La sentenza 28962/2023 della Corte di Cassazione e sue implicazioni
D’altro canto, la norma in materia di legato in sostituzione di legittima prevede che, laddove il testatore lasci al legittimario un legato (un bene o un diritto determinato) in sostituzione della quota di legittima (tale essendo una porzione di eredità) al medesimo spettante, il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima diventando così erede, oppure può mantenere il legato perdendo però il diritto di chiedere un supplemento nell’ipotesi in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima e non assumendo la qualifica di erede.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28962 del 2023, si è pronunciata sul caso di un testatore che aveva disposto di tutti i suoi beni a titolo particolare (per esempio, attraverso legati), attribuendo al coniuge (legittimario) l’usufrutto universale sugli stessi e la nuda proprietà a terzi estranei.
In merito, la Corte Suprema aderisce innanzitutto alla tesi secondo la quale nella successione la cautela sociniana si applica soltanto al legittimario che sia stato chiamato all’eredità e che l’abbia accettata, diventando così erede.
Su tale scorta ritiene inoltre che, laddove il testatore, nel disporre di tutti i suoi beni attraverso legati eccedendo la disponibile, abbia legato, da un lato, al legittimario l’usufrutto universale sui beni e, dall’altro, a un estraneo la nuda proprietà, il legittimario sia chiamato all’eredità (non per mezzo del testamento ma) per legge, sicché è consentita – anche in questo caso – l’applicazione del meccanismo della cautela sociniana, il legittimario potendo quindi scegliere di eseguire la disposizione testamentaria o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.