Le modifiche al regime per gli impatriati potranno essere applicate (cosa che accadeva nel precedente regime) per gli sportivi professionisti?
Italiani in campo, stranieri per il fisco
La Codacons, l’associazione in prima linea nella difesa dei diritti dei consumatori, prende posizione, a partire dalla recente vittoria del tennista Sinner della Coppa Davis, su una questione particolarmente delicata, che spesso si sottovaluta.
Si tratta della questione che involge il tema del gettito fiscale sottratto a tassazione, dalle società ma anche da individui contribuenti alto spendenti (tra cui gli sportivi più rinomati), per essere trasferito presso giurisdizioni particolarmente vantaggiose dal punto di vista fiscale, quali la Svizzera, Montecarlo, Lussemburgo.
E in effetti, come mette in allarme il Codacons l’allenatore e 4 dei cinque atleti coinvolti (e vittoriosi) nella Coppa Davis hanno la residenza fiscale a Montecarlo.
Questa circostanza, di certo non rara tra gli italiani più facoltosi, mette in evidenza, avverte il Codacons l’esistenza di una contraddizione in termini: fino a che punto questi atleti sono italiani se, in via di fatto, contribuiscono con le loro tasse (a fronte di un trattamento più favorevole fiscalmente) al gettito di un altro Stato?
Molto puntuale appare allora la proposta dell’Associazione: chiedere, attraverso istanza, al Coni e alla Fitp di introdurre quale condizione necessaria per rappresentare l’Italia nei grandi tornei sportivi internazionali l’obbligo di mantenere la residenza nel territorio.
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Cosa cambia con il nuovo regime per gli impatriati?
Quali sono le condizioni che determinano la residenza fiscale?
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A quanto corrisponde il montepremi per la vittoria e la partecipazione al torneo?
Il valore complessivo della vittoria (premio per la finale) del torneo rende un montepremi pari a 1,6 milioni di euro. Il premio verrà spartito tra tutti i tennisti in squadra.
A questa cifra va aggiunto anche il premio per la semifinale, per i quarti di finale, rispettivamente di 1 milione di euro e di 860 mila euro.
Non c’è però solo questo torneo. E non ci sono solo i premi.
Si pensi soltanto a tutti gli accordi commerciali (che dopo la vittoria di Sinner saranno rivisti al rialzo) che gli atleti siglano con i diversi brand dello sport e del lusso, da Nike a Gucci, da Head a Rolex, ma anche Alfa Romeo, Lavazza, Intesa San Paolo.
Secondo alcune stime si ritiene che solo dai contratti con gli sponsor Sinner potrebbe portare a casa oltre 40 milioni di euro a stagione.
È evidente allora che la questione sollevata dal Codacons è tutt’altro che sterile polemica. La questione sportiva si trasforma piuttosto in questione etica e di equità fiscale. Molto chiaramente afferma il Codacons: può un atleta rappresentare l’Italia e insieme scegliere di pagare le tasse altrove, magari in un paradiso fiscale dove le imposte sono minime?
Cosa cambia con il nuovo regime per il “rientro dei cervelli”?
Come noto, tra le altre cose, il decreto attuativo della legge delega fiscale prevede delle modifiche al regime agevolativo sugli impatriati, il quale comporta delle misure di vantaggio fiscale per i soggetti che trasferiscono la loro residenza nel territorio dello Stato dopo aver trascorso un determinato periodo di tempo all’estero.
I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato entro il limite di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Questo accade al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni
- l’attività lavorativa viene svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) nonché quelli non iscritti alla stessa Anagrafe purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.
Quali differenze rispetto al precedente regime?
Se prima i redditi prodotti in Italia concorrevano alla formazione del reddito complessivo al 30% del loro ammontare, ora invece essi concorreranno alla formazione del reddito per il 50%.
Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte, la misura varrà solo per i redditi inferiori ai 600 mila euro.
Infine, a differenza di quanto in precedenza previsto, il soggetto che richiede di beneficiare dell’agevolazione dovrà aver trascorso almeno tre anni fuori dall’Italia, non più due, e si deve impegnare a risiedere nel territorio dello Stato per almeno cinque anni.
Emergono allora alcune questioni di fondo: queste modifiche al regime per gli impatriati potranno essere applicate (cosa che accadeva nel precedente regime) per gli sportivi professionisti?
Apparentemente (stante anche il requisito della soglia di 600 mila euro – inverosimile per uno sportivo professionista) il nuovo regime sembrerebbe non considerare più applicabili i vantaggi fiscali agli sportivi professionisti. Tuttavia, un Comunicato del Consiglio dei Ministri (n. 54 del 16 ottobre 2023) precisa che per detta categoria dovrebbero rimanere invariate le disposizioni precedenti. Si tratta perciò di attendere.