Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo
Con una recente circolare, n. 32/E del 5 dicembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti in merito alla disciplina relativa al regime forfetario.
In particolare, vengono forniti chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime.
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Le soglie del nuovo regime forfetario
Per effetto delle disposizioni della legge di bilancio 2023:
- viene innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime forfetario
- comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta il superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.
Chi rientra nel forfetario?
Come noto, e come chiarito dall’Agenzia delle entrate, il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano congiuntamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro dalla disposizione in commento
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
L’applicazione del regime forfetario è rivolta sia ai soggetti che già svolgono un’attività sia a coloro che ne intraprendono una nuova.
La permanenza nel regime non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.
A chi è precluso il regime?
L’accesso al regime agevolato è precluso ai soggetti che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- non sono residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri della UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato
- ai soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- a coloro che, contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in via individuale
- per i soggetti che esercitano in prevalenza la loro attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti lavorativi o erano intercorsi rapporti lavorativi nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- per coloro che nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente.
Il sopraggiungere di una delle predette cause ostative in corso d’anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo.
Anche il venir meno di uno dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario, sopra richiamati, comporta la cessazione del regime medesimo, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Quali sono i principali chiarimenti dell’Agenzia?
L’Agenzia nella circolare in esame ha chiarito che:
- superati i 100 mila euro di incassi il regime agevolato cessa immediatamente
- a partire dall’incasso che comporta lo sforamento della soglia, i contribuenti forfettari vengono attratti nel regime ordinario con obbligo di fatturare (elettronicamente) integrando con l’Iva l’operazione che ha prodotto il superamento
- sull’operazione che ha determinato lo sforamento dei 100mila scatta l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto.