Che cosa sono le polizze linked
Tra i prodotti d’investimento assicurativo, un ruolo di rilievo assumono le polizze linked, ossia i prodotti assicurativi che prevedono prestazioni il cui ammontare dipende dal valore di altri attivi o indici di riferimento.
In particolare, nelle polizze unit linked, i premi sono investiti in quote di fondi d’investimento interni all’impresa di assicurazione o in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), mentre nelle polizze index linked la prestazione da corrispondere al beneficiario è collegata all’andamento dell’indice finanziario identificato nel contratto.
Obiettivi e Rischi delle Polizze Linked
Questo tipo di prodotti assicurativi ha la finalità di coniugare eventuali esigenze di tipo assicurativo del contraente – legate all’ottenimento di una prestazione a favore dei propri beneficiari, in caso di decesso dell’assicurato – con obiettivi di investimento, soddisfatti attraverso strategie più dinamiche e sofisticate di quelle caratterizzanti le polizze rivalutabili in base al rendimento di una gestione separata.
Il grado di rischio di tali prodotti dipende, oltre che dalle scelte di investimento effettuate, in maniera coerente con la profilatura del cliente, dall’esistenza o meno di una garanzia di conservazione del capitale (inesistente nelle cosiddette polizze linked pure) e dall’entità della medesima.
La proposta dell’Ivass e le reazioni del mercato
Nel mese di marzo l’autorità di vigilanza del comparto assicurativo (Ivass) ha lanciato una pubblica consultazione avente a oggetto uno schema di Regolamento in materia di polizze unit linked e index linked, destinato a sostituire e aggiornare il quadro regolamentare a oggi vigente.
Le nuove disposizioni sono state elaborate tenendo in considerazione i numerosi commenti formulati dal mercato nel corso di una precedente pubblica consultazione su un primo schema di regolamento lanciata dall’Ivass nel 2022. I commenti del mercato – spesso critici rispetto alle novità proposte dall’autorità di vigilanza – si sono concentrati maggiormente su alcune disposizioni che, ove confermate, comporterebbero un significativo mutamento delle più comuni strutture di prodotti unit linked presenti sul mercato, introducendo limiti e rigidità non in linea con l’impianto normativo comunitario e con la prassi di mercato di molte giurisdizioni straniere, nonché difficilmente applicabili a particolari categorie di polizze unit linked collegate a fondi personalizzati o dedicati a ciascun singolo contraente (i cosiddetti “private portfolio bonds” di matrice irlandese o lussemburghese per esempio).
I parametri rilevanti per l’individuazione del capitale assicurato
In particolare, nella prima proposta di revisione regolamentare, l’Ivass aveva focalizzato la propria attenzione:
- (i) nel rivedere i limiti agli investimenti in attivi finanziari collegati ai prodotti unit linked estendendo tali limiti (sia qualitativi che quantitativi) anche alle imprese comunitarie;
- (ii) nel prevedere che la copertura di un rischio demografico in capo all’assicurato costituisse una componente caratterizzante tale tipo di prodotti, imponendo a tutte le imprese (comprese quelle comunitarie) l’obbligo di stabilire e liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione di tale rischio (ovvero la differenza tra la durata della vita dell’assicurato e la durata media della vita).
A tale specifico riguardo, l’Ivass aveva previsto in un primo tempo che le imprese di assicurazione, nella fase di strutturazione del prodotto, dovessero tenere in considerazione una serie di parametri rilevanti per l’individuazione del capitale assicurato in caso di decesso, secondo una valutazione di congruità rispetto alle caratteristiche del prodotto e del mercato di riferimento (ad esempio, rispetto all’ammontare del premio versato, all’età dell’assicurato, alla durata del contratto) e riconoscendo al beneficiario, in caso di decesso dell’assicurato, una adeguata maggiorazione del controvalore dell’investimento, secondo i termini e le condizioni di contratto.
La copertura del rischio demografico
Il mercato ha criticato tale impostazione dell’Ivass sulla base di molteplici e complessi argomenti normativi e regolamentari che non possono essere analizzati in questa sede.
Tuttavia, con riferimento alla copertura del rischio demografico, si osserva che la definizione comunitaria di prodotti assicurativi di Ramo III (unit e index linked) non prevede la copertura del rischio demografico quale elemento caratterizzante tale tipologia di prodotti e che neanche la giurisprudenza comunitaria, né in parte quella nazionale, considerano la copertura del rischio demografico rilevante ai fini della qualificazione dei prodotti linked come contratti di assicurazione sulla vita, seppur il dibattito sia ancora aperto tra le corti di merito.
L’Ivass ha pertanto parzialmente accolto le osservazioni del mercato, prevedendo che soltanto laddove il cliente sia un soggetto che abbia un fabbisogno di copertura demografica, l’impresa (ivi incluse le imprese comunitarie) debba collocare un prodotto che presenti una garanzia congrua, anche in linea con il quadro legislativo e giurisprudenziale, nonché con le valutazioni dell’Eiopa (l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).
Introduzione dell’Opzione di Sottoscrizione con Garanzia Demografica
Lo schema di Regolamento prevede pertanto l’obbligo per l’impresa di fornire al cliente l’opzione di sottoscrivere un prodotto con garanzia demografica, ove rispondente al fabbisogno di copertura del cliente stesso.
Quanto previsto risulta in linea con gli orientamenti Eiopa in materia di value for money, secondo cui il processo di determinazione del prezzo del prodotto assicurativo deve dimostrare che ogni caratteristica del prodotto offre un buon rapporto qualità/prezzo, in linea con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento, anche in termini di importo del premio pagato, di età dell’assicurato e di durata del contratto.
Ad esempio, un prodotto che offre un valore elevato grazie alla copertura del rischio biometrico, pur offrendo rendimenti medi, può essere utile per i mercati target il cui obiettivo è accumulare capitale con un’adeguata copertura biometrica. Tuttavia, tale prodotto non offrirebbe valore alla clientela di riferimento il cui obiettivo è quello di aumentare il capitale cercando di ottenere rendimenti più elevati.
Definizione della Clientela Target
Va pertanto segnalata l’attenzione dedicata al tema della definizione della clientela target per l’offerta dei prodotti assicurativi di tipo linked. Infatti, il processo di approvazione di tali prodotti, secondo la normativa di derivazione europea, deve garantire l’identificazione del relativo mercato di riferimento, da individuare in maniera dettagliata tenuto conto di una serie di fattori tra cui le caratteristiche e il profilo di rischio del prodotto stesso.
Lo schema di Regolamento introduce disposizioni che arricchiscono le valutazioni in materia di adeguatezza delle polizze linked rispetto alla clientela target. A tale proposito, occorre evidenziare come nella nuova proposta di Regolamento l’autorità di vigilanza abbia modificato l’ambito applicativo delle previsioni relative al rischio demografico, escludendo le imprese europee dalle previsioni in materia di “governo e controllo del prodotto assicurativo” (cosiddetta Pog), disciplinanti la fase di strutturazione del prodotto, in quanto norme di organizzazione interna dell’impresa che appartengono alla sfera di competenze dell’autorità dello stato di origine e non dello stato ospitante.
Limiti di investimento per la clientela retail esperta
In secondo luogo, le regole sui limiti di investimento dei fondi interni collegati alle polizze unit linked sono complementari rispetto alla disciplina in materia di Pog, che mira ad assicurare che i prodotti assicurativi siano ideati e collocati a categorie omogenee di consumatori rispondenti alle caratteristiche individuate dal produttore in fase di progettazione del prodotto.
Anzitutto, viene prevista la possibilità di applicare limiti di investimento meno stringenti riguardo a determinate categorie di attivi finanziari – e quindi di accedere tramite la polizza linked all’investimento in un prodotto finanziario maggiormente illiquido e rischioso – per le persone fisiche di comprovata esperienza in ambito finanziario (considerando ad esempio del numero, della tipologia e degli importi delle operazioni di investimento effettuate nell’ultimo quinquennio), necessaria per comprendere la natura illiquida e i rischi degli investimenti sottostanti alla polizza sottoscritta.
È inoltre previsto che il premio iniziale sia non inferiore a 500.000,00 euro e l’orizzonte temporale minimo di investimento sia coerente con il grado/livello di illiquidità degli attivi.
Implicazioni per le Imprese di Assicurazione
L’individuazione dell’obbligo in capo alle imprese di assicurazione di offrire la garanzia demografica quando rispondente alle esigenze di copertura del contraente, nonché i nuovi limiti di investimento dovrebbero consentire agli assicuratori, nell’intenzione del regolatore, di ampliare l’offerta di prodotti, di garantirne l’adeguatezza e preservarne gli scopi previdenziali (in relazione all’obbligo di offerta di garanzia demografica) e, nel contempo, di proteggere gli interessi dei consumatori con maggiore propensione al rischio, qualora siano in possesso di conoscenze e competenze finanziarie tali da consentire loro di comprendere la natura e i rischi dell’investimento.
Conclusioni e Prospettive Future
La nuova proposta di Regolamento rappresenta quindi un tentativo da parte dell’Ivass di armonizzare le esigenze di protezione del consumatore con la flessibilità richiesta dal mercato assicurativo.
Resta ora da vedere come le imprese assicurative si adatteranno a queste nuove disposizioni, ove confermate, e come queste influiranno sul panorama delle polizze linked in Italia.
L’evoluzione della normativa e le future risposte del mercato continueranno a giocare un ruolo cruciale nella definizione di un equilibrio sostenibile tra tutela dei consumatori e sviluppo di prodotti sempre più sofisticati e del settore assicurativo più in generale.