L’omissione della dichiarazione integrativa o la presentazione di una dichiarazione integrativa che non menzioni l’emersione dei capitali detenuti all’estero per interposta persona dal dante causa iure hereditario costituisce il presupposto per la rettifica della dichiarazione
Si tratta di un incremento che implica l’applicazione dell’imposta di successione in misura maggiore e richiede la presentazione di una dichiarazione integrativa
La disciplina della collaborazione volontaria reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero (suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia) per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale.
Essa risponde alla necessità di promuovere, attraverso l’adozione di una procedura straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia.
Tuttavia, se colui (autore delle violazioni) che si è avvalso della procedura di voluntary disclosure per regolarizzare l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato è deceduto, cosa accade agli eredi?
Sul punto, con sentenza n. 6081 del 2023, si è espressa la Corte di Cassazione.
Gli effetti sulla procedura di collaborazione volontaria conseguenti al decesso dell’autore della violazione
Come chiarito dai giudici di legittimità, le conseguenze derivanti dal decesso dell’autore della violazione, mutano in relazione al fatto che il decesso sia intervenuto prima o dopo l’avvio della procedura di collaborazione volontaria.
A tal riguardo, spiega la Corte, affianco alla regola generale secondo cui:
- scatta la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente
si deve prevedere anche la regola in base alla quale:
- tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l’accertamento e per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscali intercorrono non meno di novanta giorni.
Ne consegue che in caso di decesso dell’autore delle violazioni, gli eredi del medesimo potranno beneficiare della proroga entro un termine che consenta la concreta realizzazione della procedura della collaborazione volontaria.
Tuttavia, ove il decesso si verifichi successivamente alla presentazione dell’istanza da parte del de cuius, la proroga semestrale opererà con riguardo ai termini previsti per gli adempimenti successivi all’istanza, necessari per il perfezionamento della procedura, ivi compresi quelli afferenti il pagamento, anche in forma rateale.
Infine, nel caso in cui l’erede non effettui il pagamento entro il termine prorogato, trova applicazione la disposizione che prevede una deroga ai termini di notifica degli atti di accertamento e contestazione da parte dell’Agenzia.
Invece, nel caso in cui l’autore della violazione deceda anteriormente all’avvio della procedura di collaborazione volontaria, l’erede potrà accedere alla stessa, eventualmente beneficiando, ove ne ricorrano i presupposti sopra evidenziati, della proroga dei termini, presentando una istanza in qualità di erede.
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Le facoltà dell’erede
Nel caso in cui l’erede sia egli stesso autore di ulteriori violazioni sanabili con la collaborazione volontaria, potrà a sua volta presentare in proprio una autonoma e distinta richiesta di accesso, con riguardo alla propria posizione nel suo complesso, eventualmente comprensiva anche della quota ereditata.
Nel caso in cui il decesso si collochi temporalmente dopo che l’autore della violazione ha presentato richiesta di accesso alla procedura, sarà in facoltà dell’erede concludere la procedura già avviata ovvero abbandonarla, presentando una nuova istanza in qualità di erede, anche sulla base delle nuove informazioni e documentazione eventualmente acquisite rispetto a quanto originariamente presentato dal de cuius.
Le conseguenze fiscali della morte dell’autore delle violazioni
In conclusione, ad avviso della Corte, il contribuente (erede) che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione di capitali detenuti in vita dal proprio genitore all’estero, dopo averne acquistato la titolarità per successione (legittima o testamentaria) a causa di morte del medesimo, è pur sempre soggetto all’obbligo del pagamento dell’imposta di successione anche con riguardo a tale componente dell’asse ereditario.
Per cui, ove la dichiarazione di successione sia stata presentata dall’erede (legittimo o testamentario) prima di avviare la procedura di collaborazione volontaria, l’emersione postuma delle attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero dal defunto, che siano state occultate mediante l’artificio dell’interposizione reale o fittizia di persona ovvero del pactum fiduciae e siano state ritrasferite post mortem all’erede dell’interponente, viene a configurare un incremento sopravvenuto dell’attivo ereditario che comporta l’applicazione dell’imposta di successione in misura maggiore ed impone la presentazione di una dichiarazione integrativa.
In questo senso, l’omissione della dichiarazione integrativa o la presentazione di una dichiarazione integrativa che non menzioni l’emersione dei capitali detenuti all’estero per interposta persona dal dante causa iure hereditario costituisce il presupposto per la rettifica della dichiarazione (originaria o integrativa) incompleta (per mancata indicazione di tutti i beni e diritti compresi nell’attivo ereditario) e per la liquidazione della maggiore imposta di successione (con i relativi accessori) a carico dell’erede.