L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 114 del 23 maggio 2024, ha chiarito che il valore normale delle azioni di società non residenti in Italia, ricevute in donazione da soggetto anch’esso non residente, può essere assunto in caso di vendita delle azioni come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, a condizione che lo stesso abbia assunto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.
La fattispecie esaminata
Descrizione del caso di donazione di azioni estere
Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda un soggetto residente in Italia che ha ricevuto in donazione dai genitori, entrambi residenti in Belgio, delle azioni di una società (Alfa) anch’essa residente in Belgio e che intende cedere.
Dettagli della donazione
I titoli in questione sono relative a una holding di partecipazioni nella quale i genitori dell’istante avevano conferito azioni di un’altra società (Beta) determinando quindi l’incremento del patrimonio netto della holding.
Tale conferimento non aveva subito tassazione ai sensi della normativa belga, mentre la successiva donazione delle azioni di Alfa all’istante aveva scontato l’imposta di donazione in Belgio pari al 3% sul controvalore delle azioni donate.
Il patrimonio di Alfa è prevalentemente costituito dalla partecipazione di controllo in Beta.
Trattamento fiscale della cessione di azioni estere
Normativa di riferimento
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il comma 6 dell’articolo 68 del Tuir dispone che le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo quello del donante.
Utilizzo del valore normale dei titoli azionari
L’Agenzia ha inoltre precisato che il valore normale dei titoli può essere utilizzato come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione a condizione che tale valore abbia già assunto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.
Implicazioni fiscali nel caso specifico
Nel caso in esame, al momento del conferimento delle azioni di Beta, i genitori conferenti (donanti) non hanno subito alcuna tassazione sul reddito. Pertanto, ai fini della determinazione della plusvalenza, in caso di cessione delle azioni di Alfa non può essere assunto il valore normale.
Determinazione del valore di acquisto
Ne consegue che, l’istante che ha ricevuto i titoli azionari di Alfa in donazione dovrà assumere come valore di acquisto quello determinato in proporzione al costo o valore di acquisto che le azioni di Beta avevano in capo agli stessi donanti, incrementato di ogni onere inerente alla relativa acquisizione, compresa l’imposta di donazione assolta dal donatario.