Divorzio: il vincolo matrimoniale e i rapporti patrimoniali
Se con la pronuncia della sentenza di divorzio viene meno il vincolo matrimoniale, non sempre tale sentenza comporta anche il venir meno di ogni rapporto patrimoniale tra ex.
Soprattutto nei casi in cui in sede di separazione è stato regolato un assegno di mantenimento e la casa familiare è stata assegnata al coniuge prevalentemente collocatario dei minori della coppia e
disposto un contributo al loro mantenimento, la sentenza di divorzio non risolve ogni questione.
Assegno divorzile e casa familiare: cosa resta dopo la separazione
In tali situazioni, infatti, gli ex potrebbero ancora rimanere “legati” dal punto di vista patrimoniale perché la sentenza di divorzio potrebbe aver sancito il diritto all’assegno divorzile a favore del coniuge più debole, mentre i figli sono ancora lontani da una indipendenza economica e quindi la casa familiare di proprietà del coniuge “forte” potrebbe continuare a rimanere nella disponibilità dell’altro. Diretta conseguenza di questa considerazione è il fatto che anche dopo il divorzio, alcuni eventi con un significato patrimoniale importante di un coniuge possono avere effetto sull’altro.
Modifiche patrimoniali dopo il divorzio: eventi significativi
Un avanzamento di carriera, una eredità, una vincita considerevole oppure, al contrario, un licenziamento improvviso, una malattia invalidante, la morte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno: insomma ogni evento sopravvenuto che implichi un mutamento delle condizioni economiche.
Revisione dell’assegno divorzile: il principio della clausola “rebus sic stantibus”
Principio cardine dei procedimenti della crisi familiare è il diritto di ogni parte di chiedere la modifica dei provvedimenti adottati in materia di contributi economici, che sono assoggettati alla clausola rebus sic stantibus. L’art. 473-bis.29 c.p.c. stabilisce che le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione a condizione che siano sopravvenuti “giustificati motivi“.
Attenzione però: in tema di richiesta di aumento dell’assegno divorzile, le aspettative tutelate dalla legge sono quelle che derivano da una previsione che l’ex coniuge meno abbiente aveva effettuato
circa il benessere del quale avrebbe goduto se il matrimonio si fosse conservato.
Pertanto, per poter chiedere un aumento dell’assegno divorzile è necessario che il coniuge obbligato all’assegno abbia fatto una “carriera prevedibile” sulla quale l’altro coniuge aveva proiettato le proprie aspettative in costanza di matrimonio.
Eredità, vincite e altre situazioni: cosa non legittima la richiesta di aumento
Così ad esempio se un ex coniuge vince al totocalcio una somma ingente, non è possibile chiedere un aumento dell’assegno divorzile per questo motivo. L’ingente vincita potrà tuttavia legittimare una richiesta di aumento del contributo al mantenimento dei figli.
Limiti alla modifica delle condizioni di divorzio
Non è invece motivo per la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio il mutamento dell’orientamento della Cassazione che con la sentenza n. 18257/2018 a Sezioni Unite.
Con la sentenza n. 28906/2022 la Cassazione ha inoltre chiarito che “il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto ed è necessario, a monte, che esso sia accertato del giudice perché possa procedersi alla revisione dell’assegno divorzile, da rendersi alla luce dei rinnovati principi giurisprudenziali”.
Assegno una tantum: nessuna possibilità di richiedere ulteriori modifiche
Del pari inammissibile la richiesta di modifica effettuata dal coniuge che in sede di divorzio congiunto ha scelto la soluzione del pagamento dell’assegno divorzile in un’unica soluzione!
Ricevuto l’importo a titolo di una tantum non è possibile avanzare alcuna successiva pretesa. Unica e ultima obbligazione residuale in questo caso, l’obbligo a versare gli alimenti qualora l’ex coniuge versi in caso di bisogno e si trovi nella oggettiva impossibilità a soddisfare e i bisogni primari.