Il recepimento della Direttiva Ue n. 2023/2226: cosa cambia in Italia
Il 24 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge di delegazione europea 2024: un disegno di legge relativo al recepimento nell’ordinamento italiano di ben 20 direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea, tra cui 13 regolamenti.
In particolare, tra le 15 direttive che ai fini del loro recepimento nell’ordinamento nazionale non necessitano di specifici principi o criteri di delega troviamo la direttiva (Ue) 2023/2226 recante “modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”, la cosiddetta Dac8.
Dac8: più trasparenza per le transazioni in cripto asset
La Dac8, approvata lo scorso 17 ottobre 2023 dal Consiglio dell’Ue e pubblicata nella Gazzetta Ue del 24 ottobre, si prefigge l’obiettivo di rendere più efficace ed efficiente lo scambio di informazioni in ambito fiscale, con particolare riguardo alle transazioni che hanno a oggetto i cripto asset. Le prime informazioni che formeranno oggetto di scambio automatico saranno quelle relative al periodo d’imposta 2026 e dovranno essere comunicate entro i nove mesi successivi alla fine dell’anno solare cui si riferiscono. Pertanto, le prime comunicazioni sono attese entro la fine del mese di settembre 2027: il tempo non manca, ma è essere preparati su ciò che ci attende.
Le novità introdotte dalla dac8 per i residenti europei
Le novità che la Dac8 riserva ai residenti europei riguardano principalmente la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali in materia di cripto-attività e i ruling fiscali preventivi per le persone fisiche. In particolare, la Direttiva 2011/16/Ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale è integrata con l’articolo 8 bis quinquies: “Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di Servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione”.
Scambio automatico di informazioni: focus sui ruling preventivi
Oltre alle informazioni riguardanti ai soggetti detentori e ai relativi Casp (Crypto-Assets Service Providers), sarà prevista la disclosure di specifiche informazioni in merito alle cripto-attività, quali la denominazione con la quale sono identificate sul mercato, l’importo lordo aggregato (sia pagato che ricevuto), il numero aggregato di unità di cripto attività (sia cedute che acquistate) e il numero di transazioni poste in essere.
Come la Dac8 impatterà il settore fiscale europeo
Non solo cripto attività: lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi relativi a persone fisiche
Scorrendo il testo della direttiva, emerge chiaramente la volontà di estensione dell’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni anche ai ruling preventivi relativi a persone fisiche: “in assenza di uno scambio sui ruling relativi a persone fisiche, le amministrazioni fiscali degli Stati membri interessati potrebbero non venire a conoscenza di tali ruling.
Questa situazione rischia di creare opportunità di frode, evasione ed elusione fiscali” (punto 32 del considerando).
Già dal 2022 era attesa, da parte della Commissione europea, una proposta legislativa di revisione della direttiva 2011/16/Ue al fine di includere nell’ambito della cooperazione amministrativa nel settore fiscale anche lo scambio di informazioni sulle cripto-attività e i ruling fiscali per i soggetti privati facoltosi.
Rischi fiscali e confini europei: la sfida della nuova direttiva
In fase di implementazione, tuttavia, il legislatore europeo ha voluto concentrare l’attenzione sul valore della singola operazione, piuttosto che al patrimonio di chi la pone in essere.
L’articolo 1, n. 3 della direttiva, infatti, estende lo scambio automatico di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri riguardanti la situazione fiscale di una o più persone fisiche, purché tali ruling siano emanati, modificati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2026 e laddove:
- a. l’operazione (o la serie di operazioni) oggetto di ruling preventivo transfrontaliero abbia un valore superiore a euro 1.500.000 (o importo equivalente in altra valuta); o
- b. il ruling preventivo transfrontaliero concerne la determinazione della residenza ai fini fiscali dell’individuo nello Stato membro che rilascia l’interpello.
La stessa direttiva, inoltre, specifica che, in primo luogo, ai fini della lettera a), “in una serie di operazioni riguardanti diversi beni, servizi o attività l’importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Gli importi non sono aggregati se gli stessi beni, servizi o attività sono oggetto di più operazioni”.
In secondo luogo (e questo è forse ancora più peculiare), lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri di cui alla lettera b) “non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti”.
Gli interrogativi che affiorano sono già tanti ma chissà che le misure introdotte dalla DAC8 non possano diventare uno strumento cardine al fine di contenere i rischi fiscali in capo a quei soggetti i cui rapporti non sono limitati entro i confini di un solo Stato membro.