Prorogato il termine per il versamento dell’imposta sui redditi derivanti da cripto attività
L’adempimento prevede il versamento dell’imposta sostitutiva al 14% per le cripto attività possedute al primo gennaio 2023
Il decreto legge n. 132 del 2023, pubblicato in Gazzetta lo scorso 29 settembre, introduce delle proroghe rispetto ad alcuni adempimenti fiscali.
Tra le altre, la proroga interessa anche il settore delle cripto attività.
Con la nuova proroga, è rinviata dal 30 settembre al 15 novembre 2023 la possibilità di versare l’imposta sostitutiva del 14% per l’affrancamento opzionale delle cripto-attività, possedute al primo gennaio 2023.
Il versamento può essere effettuato in 3 rate annuali con interessi al 3%.
Con la proroga l’opzione per la rideterminazione del valore delle cripto attività si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo, o della prima rata, dell’imposta sostitutiva.
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Natura delle criptoattività e ratio dell’imposta sostitutiva
Le cripto attività sono una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Dal punto di vista dell’inquadramento fiscale le cripto attività si qualificano come redditi diversi, costituiti dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta, detenzione di cripto-attività.
Il legislatore ha previsto la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14% al posto di quella più onerosa pari al 26.%.