Nel caso esaminato il padre morto in Francia lasciava una casa in Italia alla moglie, residente in Francia. La successione dell’immobile deve però avvenire in Italia
E questo perché tra Italia e Francia esiste una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni e per evitare evasione e frodi fiscali in casi di successione e donazioni
Il caso
La richiesta di chiarimenti arriva direttamente dalla moglie che specifica come il marito sia deceduto in Francia, dove vivevano entrambi e lei è l’erede del patrimonio, insieme alla figlia. La moglie ha inoltre, insieme al de cuius un appartamento in Italia, dato in comodato d’uso alla figlia che ci vive da più di 20 anni. Il notaio che ha curato tutto il processo di successione in Francia, ha seguito l’atto di donazione fatto dal marito. Questo vedeva dunque donare alla moglie l’intero patrimonio, salvo riduzioni in presenza di figli o di discendenti. Dopo la morte del padre, la figlia ha però rinunciato all’eredità lasciando tutto alla madre. Il notaio alla luce della normativa europea (si applica la legge dello Stato in cui il de cuius era residente al momento del decesso) e del fatto che parte del patrimonio sia in Italia, chiede all’Agenzia delle entrate italiana:
- Se è confermata l’applicabilità della legge francese
- Come devolvere alla moglie la proprietà dei beni in Italia
- Quali documenti bisogna allegare alla dichiarazione di successione
- Come riportare i dati della figlia e come farla risultare sull’atto di successione
La risposta
L’Agenzia delle entrate prende atto dei quesiti e risponde:
- Sul punto uno, l’Amministrazione fiscale ricorda come tra Italia e Francia esiste una Convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni secondo cui, per evitare evasione e frodi fiscali in casi di successione e donazioni “i beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell’atro stato sono imponibili in questo altro stato”. E dunque questo significa che per l’immobile in Italia si deve fare riferimento alla legge Italiana
- Sul punto due l’Agenzia delle entrate fa sapere che la tassa dovuta, in relazione all’immobile è del 4% da applicare sul valore complessivo netto dei beni per ciascun beneficiario. La moglie potrà presentare il modello di successione cartaceo, se residente all’estero solo se impossibilitata alla trasmissione telematica. E inoltre dato che nella successione ci sono beni immobili si dovrà provvedere all’autoliquidazione e al versamento delle imposte ipotecarie e catastali, di bollo e delle tasse ipotecarie.
- Sugli ultimi due punti l’Agenzia delle entrate sottolinea come il tutto sia già presente nelle istruzioni presenti sul sito dell’Amministrazione fiscale. Se i documenti verranno allegato in una lingua straniera dovranno essere corredati di una traduzione in italiano, eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. Oltre a questo serve anche un atto notorio dove si dice che il documento è l’atto originale. Per quanto riguarda la figlia si dovrà compilare la dichiarazione di successione focalizzandosi sul quadro EA.