Uomo Vitruviano, il puzzle si complica ulteriormente

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Tappa amara per lo Stato italiano nel processo che lo vede antagonista di Ravensburger sull’utilizzo della celebre opera di Leonardo: il Tribunale di Stoccarda afferma che la legge italiana non si può applicare in Germania e che il nostro paese deve rimborsare le spese processuali. Finirà davvero così?

Prologo

Lo scorso anno abbiamo dialogato in merito ad un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Venezia di inibitoria dell’utilizzo da parte della società tedesca Ravensburger dell’immagine dell’Uomo Vitruviano, celebre disegno di Leonardo da Vinci, di proprietà delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, ossia dello Stato italiano. L’utilizzo dell’immagine del disegno riguarda un puzzle prodotto dalla società tedesca e distribuito in Germania ed all’estero, inclusa l’Italia. La società tedesca prende il nome da Ravensburg, un’antica cittadina del Baden-Würtemberg, a sud-ovest della Germania, importante snodo commerciale fin dall’altro medioevo. La società, fondata nel 1883, è un editore internazionalmente noto di libri per l’infanzia e leader mondiale di puzzle per adulti e bambini. L’inibitoria da parte del Tribunale di Venezia si fonda sugli articoli 107 e 108 del Codice dei beni culturali che prevedono un controllo da parte dello Stato sulla riproduzione di opere d’arte di sua proprietà ovvero in consegna presso musei statali. Il controllo è esercitato mediante il potere di autorizzare la riproduzione e di esigere un canone per ogni utilizzo. Secondo il Tribunale di Venezia, la riproduzione dell’Uomo Vitruviano senza permesso ha causato un danno, sotto il profilo sia della mancata percezione del corrispettivo da parte delle Gallerie dell’Accademia, sia dello svilimento e della banalizzazione dell’opera in consegna presso il museo veneziano. Mentre pende davanti al Tribunale di Venezia il giudizio di merito, la società tedesca ha citato il Ministero italiano davanti al Tribunale di Stoccarda per fare accertare che la legge di tutela italiana non si può applicare in Germania, in quanto, secondo i giudici tedeschi, la tutela può essere esercitata soltanto nel territorio italiano. Ed il Tribunale di Stoccarda ha accolto la domanda di Ravensburger, condannando lo Stato italiano al rimborso delle spese processuali. Come andrà a finire?

Leonardo da Vinci, Uomo Vitruviano (1490 circa)
Courtesy Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia

Giuseppe Calabi, avvocato

È un principio comunemente accettato che le norme di tutela del patrimonio culturale debbano avere un’applicazione territoriale. Questa è la regola e come tutte le regole subisce eccezioni. Ad esempio, se un bene di proprietà dello Stato è stato rubato da un museo e si trova all’estero, il diritto imprescrittibile da parte dello Stato di rivendicarne la proprietà si potrà far valere ovunque il bene si trovi. Il Tribunale di Venezia ha capovolto questo principio ritenendo che il Codice dei beni culturali contenga norme di applicazione necessaria in base agli articoli 17 della legge 218/1995 e 16 del Regolamento CE n. 864/2007. Secondo il Tribunale ogni norma contenuta nel Codice sarebbe universalmente applicabile a chiunque e nei riguardi di qualsiasi bene ovunque si trovi, a prescindere dal principio di territorialità e, con riferimento agli articoli 107 e 108, a tutti a casi di riproduzione, indipendentemente da dove avvengano. In passato abbiamo già dubitato che la norma che prescrive il requisito dell’autorizzazione per la riproduzione su un puzzle dell’Uomo Vitruviano e di esigere il pagamento di un corrispettivo sia, come ritengono i giudici veneziani, “assolutamente cruciale per la salvaguardia dell’interesse pubblico, tanto sociale quanto economico”. Infatti, questa conclusione potrebbe proiettare pericolosamente il principio di territorialità oltre i confini entro cui si può esercitare la sovranità dello Stato italiano. La società Ravensburger ha chiesto al Tribunale di Stoccarda che fosse accertato che nessuna ingiunzione possa essere pronunciata in relazione alla riproduzione dell’Uomo Vitruviano avvenuta in Germania. Con sentenza del 14 marzo 2024, Il Tribunale di Stoccarda ha accolto la richiesta della società tedesca sostenendo che le norme di tutela italiane possono essere applicate solo nel territorio italiano. Una loro applicazione al di fuori del territorio nazionale italiano violerebbe la sovranità tedesca. Un ulteriore profilo di invalidità degli articoli 107-108 del Codice (non affrontato nella causa tedesca) è la compatibilità di tali norme con l’art. 14 della Direttiva (UE) 2019/790 (DSM), che ha sancito l’impossibilità di tutelare in base al diritto di autore opere nel pubblico dominio. Ma gli articoli 107-108 del Codice non attribuiscono allo Stato un diritto perpetuo di contenuto analogo al diritto d’autore?

Sharon Hecker, storica dell’arte

La questione sull’appartenenza dell’Uomo Vitruviano non può essere confinata all’interno dell’ambito legale. Ha anche delle ramificazioni per la storia dell’arte. In un recente articolo del New York Times, la professoressa Geraldine Johnson dell’Università di Oxford mette in guardia sul fatto che l’approccio appassionato dell’Italia alla protezione di opere culturalmente importanti in tutto il mondo potrebbe essere controproducente. Johnson sottolinea che, per paura di controversie legali, le aziende potrebbero iniziare a riprodurre opere non italiane, e che questo potrebbe avere l’effetto di ridurre l’influenza della cultura italiana a livello globale. Johnson avverte anche che un’eccessiva protezione delle immagini d’arte potrebbe ridurre lo status e la rilevanza di cui l’Italia gode nel mondo attraverso “il ‘soft’ power delle immagini visive iconiche”. La storia dell’arte ha da tempo compreso l’impatto vitale del soft power attraverso la libera circolazione delle immagini. La diffusione di immagini a livello di massa è sempre servita a creare e ad aumentare la popolarità internazionale e lo status di un originale come icona. Questo si estende dalle icone religiose di Gesù Cristo a basso costo, alle cartoline, alle fotografie e alle copie scultoree dei monumenti a Giuseppe Garibaldi, fino a quella che è stata definita l’Ultima Cena “incessante” di Leonardo per gli infiniti modi in cui è stata riprodotta e commercializzata. La pratica di adattare e diffondere un’immagine esiste dalla notte dei tempi. Questo mare di diffusione in tutto il mondo è ciò che rende l’opera iconica e, per estensione, conferisce importanza culturale al suo paese d’origine. Nel caso dell’Uomo Vitruviano, la vita dell’immagine è ormai andata ben oltre il disegno originale, nascosto nei depositi del museo veneziano. L’immagine è stata diffusa nel mondo e ha acquisito una vita propria. Le persone conoscono l’opera attraverso l’immagine che è entrata nella cultura popolare. Di conseguenza, sarebbe di grande utilità per gli italiani continuare a divulgare le immagini di arte italiana in vari modi a livello internazionale. La commercializzazione di qualità serve a far conoscere le opere d’arte italiane a tutti i livelli di pubblico, portando un ritorno inestimabile sia al paese sia alla sua celebre produzione culturale.

Articolo tratto dal numero di maggio 2024 del magazine We Wealth. Abbonati qui.

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