Donazione e passaggio generazionale
La donazione è uno degli strumenti giuridici più utilizzati per la realizzazione del passaggio generazionale di ricchezza.
Premesso che in Italia le aliquote fiscali applicabili sono tra le più favorevoli in Europa e, forse, nel mondo (si pensi alle donazioni tra parenti in linea retta come padre-figlio, o nonno-nipote, soggette all’aliquota del 4% sull’importo che eccede la franchigia di 1 milione di euro per ciascun donatario), alcune recenti novità, sia legali che fiscali, hanno riacceso l’attenzione nel settore dei private client sulla donazione, quale strumento di pianificazione del passaggio generazionale.
L’eliminazione del coacervo successorio
Fra questi, in primis, la conferma espressa dall’Agenzia delle entrate (cfr. Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023) dell’eliminazione del coacervo successorio. Infatti, in passato, uno dei profili più critici della donazione era l’applicabilità del cosiddetto coacervo, ovvero l’obbligo di tenere conto di tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius, non solo ai fini dell’imposta sulle donazioni (coacervo donativo), ma anche ai fini dell’imposta sulle successioni (coacervo successorio).
In altre parole, l’Amministrazione finanziaria imponeva la verifica dell’erosione della franchigia disponibile per ciascun erede, al momento dell’apertura della successione, tenendo conto di tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Tale posizione contrastava, peraltro, con l’orientamento consolidato in giurisprudenza (da ultimo, Cassazione, Sez. V, ordinanza 31 maggio 2022, n. 17623) che, invece, riteneva non più applicabile il coacervo successorio, non essendo compatibile con un sistema di aliquote proporzionali, al contrario di quanto accadeva in precedenza con un sistema di aliquote progressive.
Con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il coacervo successorio non risulta più applicabile nell’attuale impianto normativo.
Rimane, invece, applicabile il coacervo donativo e, quindi, tutte le donazioni ricevute devono essere sommate per verificare la capienza della franchigia a favore del donatario in presenza di donazioni provenienti dallo stesso donante.
La proposta di modifica dell’imposta sulle successioni e donazioni
La recente proposta di modifica dell’imposta sulle successioni e donazioni, così come risultante dallo schema di decreto legislativo dell’aprile 2024, contiene alcune possibili novità.
Tra queste, va segnalata la previsione con cui è introdotta, al pari di quanto già accade con l’imposta di successione, la possibilità di detrarre dall’imposta di donazione, il quantum riferibile alle imposte pagate all’estero per la stessa donazione e/o in relazione a beni esteri. Nella proposta di decreto legislativo, tale detrazione è determinata “fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali”.
Tale facoltà aumenta l’appeal della donazione avente ad oggetto beni situati all’estero.
Riflessioni di carattere civilistico su donazione e successione
Sappiamo che l’art 782 c.c. richiede che la donazione sia fatta per atto pubblico, a pena di nullità. Ed essendo un negozio recettizio, è previsto che anche l’accettazione della liberalità debba rivestire la stessa forma.
Quando l’oggetto della donazione è un bene immobile la libertà di circolazione dei diritti beneficiati può incontrare alcuni ostacoli dovuti al coordinamento tra le norme che regolano i diritti successori e la donazione stessa.
L’art. 563 c.c. garantisce ai legittimari – cioè coloro i quali per legge è riservata una quota di eredità, cosiddetta quota di legittima) – il diritto di agire in giudizio per ottenere la restituzione, dagli aventi causa del donatario, del bene donato e per il quale è stata esperita azione di riduzione per violazione della quota di eredità di riserva.
Questa azione, molto articolata nel suo dispiegarsi, può essere esperita nel termine di 20 anni dalla trascrizione della donazione; e premessa l’escussione dei beni del donatario, può essere diretta poi contro il terzo acquirente, anche in buona fede. Il risultato è che questi potrebbe esser costretto a restituire l’immobile, salvo il pagamento del quantum (terzo comma).
Questo obbligo di restituzione si traduce in una incertezza nella circolazione degli immobili di provenienza donativa, (salvi recenti accorgimenti usati quali, quali specifiche polizze assicurative, che tutelino donante, donatario e terzo acquirente).
Nella bozza di legge di bilancio 2024 era stata provvidenzialmente prevista la modifica proprio dell’art. 563 del c.c. consentendo ai legittimari di agire contro il donatario, al quale è concessa la facoltà di sostituire la restituzione in natura con il pagamento del valore attribuito a quel bene all’apertura della successione.
Tale modifica, purtroppo, non è stata riportata nella legge di bilancio in vigore, così che ancora oggi, vigendo l’art. 763, la donazione di immobili presenta le medesime difficoltà, da approfondirsi caso per caso, tenendo conto anche della tipologia di immobile (casa di famiglia vs altre proprietà) e dei bisogni e/o volontà di chi riceve la donazione (detenzione a lungo termine vs cessione).
Conclusioni
Dal confronto con altri istituti giuridici più sofisticati, la donazione risulta spesso preferibile sotto il profilo del passaggio generazionale, per la sua semplicità. Tuttavia, è necessario rammentare che la scelta di ricorrere alla donazione non deve guardare solo al risultato “immediato”, ma contenere anche valutazioni di carattere più generale come, ad esempio, la composizione del patrimonio familiare che si vuole trasmettere alle future generazioni e le loro esigenze.
È opportuno, quindi, che queste valutazioni non si basino su un profilo temporale di breve termine ma abbraccino una prospettiva più ampia, di medio/lungo periodo, per evitare che il ricorso a soluzioni non adeguatamente ponderate possano pregiudicare l’efficacia stessa della pianificazione.
(Articolo scritto in collaborazione con Giada Mazzola e Martina Moscardi, Studio Caldara e Associati)