Introduzione alla riforma fiscale 2024: il decreto Irpef-Ires
Lo schema di decreto delegato Irpef-Ires, approvato lo scorso 30 aprile, interviene sull’art. 177, comma 2-bis, del Tuir, proponendosi di ampliare la platea dei possibili beneficiari del regime di neutralità fiscale previsto per i conferimenti di partecipazioni qualificate (non di controllo).
La bozza di decreto – attualmente sottoposta all’esame delle commissioni parlamentari competenti – prevede molte importanti novità in chiave semplificatoria.
Il vigente regime di neutralità dei conferimenti di partecipazioni
Come noto, l’art. 177, comma 2, del Tuir stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la conferitaria acquisisce il controllo (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) di un’altra società, cosiddetta “scambiata”, ovvero incrementa la propria percentuale di controllo in quest’ultima, «sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento», consentendo in tal modo di evitare l’emersione di materia imponibile.
L’attuale regime di neutralità per le partecipazioni non di controllo
Il comma 2-bis del medesimo articolo estende il regime previsto dal comma precedente anche alle partecipazioni qualificate non di controllo.
Tale ultima disposizione stabilisce che anche se la società conferitaria non integra o incrementa il controllo di diritto nella società scambiata, il conferimento gode del regime di neutralità fiscale qualora:
- (i) le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (cosiddette partecipazioni qualificate);
- (ii) le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
Cosa prevede la legge in caso di trasferimento di partecipazioni in società holding
In aggiunta, la disposizione in commento individua una ulteriore restrizione applicabile ai conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni.
In tali casi, le percentuali sopramenzionate si debbono riferire a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’art. 55 del Tuir e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
La disposizione in commento stabilisce poi che, ai fini dell’applicabilità della cosiddetta participation exemption, il requisito di 12 mesi per l’ininterrotto possesso della partecipazione stabilito all’art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, è esteso ai 60 mesi precedenti a quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite e per le quali è stato applicato il regime di neutralità in parola.
Le criticità dell’attuale regime
Molteplici sono le criticità emerse nella prassi applicativa, legate (principalmente) al dato letterale della norma e alle interpretazioni restrittive dell’Agenzia delle entrate.
La condizione di unipersonalità della società conferitaria
In termini generali, le maggiori criticità riguardano il soddisfacimento della condizione di unipersonalità della società conferitaria. In tal senso, dubbi sono stati sollevati in ipotesi in cui il conferente sia formalmente unico, ma la partecipazione appartenga alla comunione legale dei coniugi ex art. 177 del codice civile.
In tali casi, ci si domanda se la partecipazione conferita vada ricondotta a due distinte partecipazioni, così non soddisfacendo il requisito della unipersonalità (ed eventualmente anche quello della soglia di qualificazione in capo al singolo coniuge).
La nozione di holding
Ulteriormente critica è la concreta verifica della nozione stessa di holding, al fine di accertare l’integrazione del requisito del conferimento di una partecipazione qualificata, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della catena partecipativa. La prima criticità attiene alla nozione stessa di holding e deriva dal fatto che il comma 2-bis non fornisce una specifica nozione di «società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni».
Sul punto, l’Agenzia delle entrate (cfr. risposte Agenzia entrate n. 869/2021 e 5/2023) ha da tempo affermato che il criterio per qualificare la società scambiata come holding non sia quello indicato nell’art. 162-bis Tuir, ma occorra tener conto del rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni detenute e il valore corrente dell’attivo della società scambiata alla data di efficacia giuridica del conferimento.
Le società operative di livello inferiore al primo, detenute dalla holding scambiata
Altra criticità attiene alla estensione del meccanismo demoltiplicativo previsto dal secondo periodo del comma 2-bis anche alle società operative di livello inferiore al primo, detenute dalla holding scambiata. Infatti, se la holding detiene anche solo una partecipazione «sotto soglia» in una società dalla stessa indirettamente partecipata, a prescindere dal relativo peso economico, il regime in commento non risulterebbe applicabile (cfr. risposta Agenzia entrate n. 4/2023).
Le società di persone
Infine, seppur nel silenzio della norma, l’Agenzia delle entrate (cfr. risposta Dre Veneto del 5 agosto 2022) ha escluso la possibilità di beneficiare del regime in parola nel caso di conferimenti in cui la società conferitaria o la società scambiata siano società di persone.
Le modifiche proposte dal legislatore delegato
Particolarmente rilevanti sono alcune delle modifiche proposte dal Governo che mirano a risolvere molte delle criticità anzidette.
L’eliminazione del carattere di necessaria “unipersonalità”
In primis, viene eliminato il carattere di necessaria “unipersonalità” previsto in capo alla conferitaria. La bozza di decreto ammette, ove il conferente sia una persona fisica, l’applicabilità del regime in parola anche qualora il conferimento avvenga a beneficio di una società partecipata dal conferente e dai suoi familiari diretti (come definiti all’art. 5, comma 5, del Tuir), ossia il coniuge e i figli, nonchè i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Le partecipazioni qualificate
Tuttavia, allo stato attuale (come si può intendere dalla lettura della Relazione illustrativa), i singoli conferimenti (da parte di ciascuno dei familiari coinvolti) devono comunque avere a oggetto partecipazioni qualificate. Ad esempio, ove un soggetto conferisca, unitamente al fratello, una quota pari al 15% ciascuno del capitale sociale della società scambiata in una holding partecipata interamente dai due conferenti, il conferimento anzidetto non potrà beneficiare del regime di neutralità anche a seguito delle modifiche previste (ancorché la partecipazione conferita sia complessivamente superiore al minimo previsto dalla norma).
Il ruolo della natura di holding
Al contrario, viene definitivamente chiarito che – al fine di individuare le ipotesi di conferimento di partecipazioni di una società holding – la natura di holding della società scambiata dev’essere accertata ai sensi dell’art. 162-bis del Tuir, dunque in base ai valori contabili e non a valori correnti.
Le società operative
In aggiunta, il legislatore propone di chiarire che il test delle percentuali minime lungo la catena partecipativa deve essere svolto solo con riguardo alle società “operative”, direttamente partecipate dalla holding (o da eventuali sub-holding da essa controllate).
Tale test, si dovrà considerare superato qualora il requisito del trasferimento di una partecipazione qualificata sia integrato per la maggior parte delle società partecipate (e non in relazione alla totalità delle stesse, secondo quanto attualmente previsto). La bozza di decreto stabilisce poi che le società quotate in mercati regolamentati sono da ritenersi sempre “operative”, non potendo mai essere qualificate come holding.
Le società di persone
Infine, nessun intervento viene previsto in relazione ai conferimenti di partecipazioni di società di persone, che resterebbero ancora escluse dalla possibilità di beneficiare del regime in commento.
Considerazioni finali sulle modifiche proposte in tema di conferimenti
Le modifiche proposte dal legislatore consentono sicuramente di chiarire alcuni punti critici del regime di neutralità in commento, rendendo tale regime accessibile ad un numero maggiore di soggetti.
L’eliminazione del requisito della necessaria “unipersonalità” della società conferitaria, con la contemporanea apertura del regime anche alle holding di famiglia, renderà più agevole l’accentramento delle partecipazioni detenute dai membri della famiglia in un veicolo societario familiare, con evidenti ricadute positive sulla governance delle società conferite.
La proposta formulata non pare però in grado di superare una delle criticità che maggiormente incide sulla vis attractiva del regime in commento, ossia la necessità che il conferimento eseguito da un membro della famiglia abbia a oggetto una partecipazione già di per sé superiore alla soglia di qualificazione, senza possibilità di conteggiare ai fini del superamento di tale soglia le quote conferite da altri membri della famiglia.
Su tale questione sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento da parte delle commissioni parlamentari chiamate a fornire il proprio parere, e dello stesso Governo in sede di conversione definitiva del decreto.
(Articolo scritto in collaborazione con Karim Elsisi, studio Di Tanno Associati)