Slitta ancora una volta l’applicazione in Italia della plastic tax, imposta indiretta destinata a disincentivare l’uso dei prodotti in plastica monouso con l’intento di preservare l’ambiente.
Il rinvio all’1 luglio 2026 fa seguito a un emendamento al Decreto-legge cosiddetto “Superbonus“. Si tratta soltanto dell’ultimo dei rinvii ai quali l’applicazione del tributo è stata sottoposta.
Già lo scorso mese di gennaio, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, l’applicazione della plastic tax era stata rinviata al 1° luglio 2024.
Origini e obiettivi della plastic tax
Basti pensare che l’introduzione dell’imposta era stata originariamente prevista per il 1° luglio 2020, in seguito al recepimento da parte dell’Italia della Direttiva (Ue) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
In effetti, la plastic tax nasce proprio su impulso di quest’ultima direttiva, (cosiddetta direttiva Sup o “Single use plastic directive”), formalmente conosciuta come Direttiva 2019/904/Ue. Adottata nel giugno del 2019, si propone di conseguire una diffusa riduzione di specifici prodotti di plastica monouso.
Cosa colpisce la plastic tax
Ciò al fine di conseguire un obiettivo duplice: tutelare l’ambiente (soprattutto quello acquatico) e preservare la salute umana.
Non a caso, la plastic tax colpisce i manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
Si tratta, in termini tecnici, dei cosiddetti manufatti in plastica con singolo impiego (anche noti con l’acronimo “Macsi”).
Esenzioni dalla plastic tax
Non ricadono nell’ambito di applicazione del tributo, invece, i prodotti compostabili, i dispositivi medici rientranti nella classificazione nazionale dei dispositivi medici e i manufatti in plastica con singolo impiego destinati al contenimento e alla protezione dei medicinali.
Struttura e criticità del tributo
Sin dalla sua originaria formulazione, non soggetta (malgrado i rinvii) a modifiche o riletture, la plastic tax italiana traduce in tributo l’intenzione di assoggettare a imposizione il consumo di plastica immessa al consumo, con uno scopo chiaro: colpire la produzione.
Tant’è vero che dall’applicazione della plastic tax discenderebbe l’obbligo per l’Italia di:
- adottare misure volte a ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternative;
- monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate;
- riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.
Soggetti passivi della plastic tax
In questo scenario, il soggetto passivo dell’imposta varia al variare delle circostanze considerate.
Infatti:
- sarà il fabbricante, per i Macsi realizzati nel territorio nazionale;
- sarà l’acquirente nell’esercizio dell’attività economica, per i Macsi provenienti da altri Paesi dell’Unione europea;
- sarà il cedente, qualora i Macsi siano acquistati da un consumatore privato;
- sarà l’importatore, per i Macsi provenienti da Paesi terzi;
- sarà il committente, vale a dire il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intenda vendere Macsi, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.
Dubbi sull’equità della plastic tax
Se dal punto di vista strutturale il tributo non sembrerebbe presentare particolari perplessità, alcuni dubbi si pongono in ordine all’equità dell’imposta e ai profili di doppia imposizione che l’applicazione della plastic tax potrebbe generare.
Con riferimento al primo punto, è stato evidenziato che la normativa che istituisce e regola la plastic tax italiana, che ha l’intento di scoraggiare la produzione e l’utilizzo di plastica “vergine”, non tiene conto del fatto che alcuni operatori commerciali non hanno la scelta se utilizzare plastica vergine o plastica riciclata.
Impatti sui settori alimentare e cosmetico
In proposito, è sufficiente fare riferimento, per tutti, al settore alimentare o cosmetico, ove la legge e/o le caratteristiche dei prodotti non consentono l’utilizzo di plastica diversa da quella vergine. Sicché, nell’eventualità in cui tali settori siano sottoposti all’applicazione della plastic tax, potrebbero porsi problemi di equità sostanziale rispetto ad altri settori (maggiormente adatti all’utilizzo di plastiche non vergini ma riciclate).
In tal senso, ragionando in una prospettiva europea, sorgerebbero anche problemi di competitività, rispetto a operatori economici di altri Paesi Membri che non siano sottoposti a un’analoga plastic tax.
Rischio di doppia imposizione
Ma vi è di più. L’istituzione ex novo dell’imposta sui beni di plastica monouso presenta profili di sovrapposizione con il già esistente regime di tassazione costituito dal contributo “ambientale” per il riciclaggio degli imballaggi di plastica (la maggior parte dei quali sono anche prodotti monouso).
Pertanto, nel caso di contestuale applicazione della plastic tax, potrebbe esservi una doppia imposizione, con ulteriore pregiudizio a carico degli operatori economici.
Sono dunque evidenti le ragioni dell’ennesimo rinvio, in attesa di un complessivo ripensamento del tributo…