Introduzione all’art. 540 c.c. sul diritto di abitazione del coniuge superstite
L’art. 540 c.c., rubricato “riserva a favore del coniuge”, prevede che al coniuge, anche quando concorre con altri chiamati, siano riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
La ratio di tale disposizione è rinvenibile non solo nell’interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, ma anche nell’interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio (Cass. civ. n. 2754/2018).
Successione legale a titolo particolare: il legato ex lege e le sue conseguenze
I diritti in esame configurano un’ipotesi di successione legale a titolo particolare e, più specificamente, secondo l’opinione assolutamente prevalente e maggioritaria, di legato ex lege.
La qualificazione come legato ex lege della vocazione relativa ai diritti di abitazione e di uso ha conseguenze molto rilevanti. Innanzitutto, trattandosi di legati di specie, il loro conseguimento da parte del coniuge si verifica ipso iure, in via immediata, secondo la regola di cui all’art. 649, co. 2°, c.c. senza bisogno di alcuna accettazione e, ovviamente, fatta comunque salva la facoltà di rinunzia.
Diritti automatici del coniuge superstite all’apertura della successione
Anche di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15667/2019, ha ribadito che i diritti contemplati dall’art. 540, comma 2, c.c. si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all’apertura della successione e ciò anche in presenza di un’attribuzione testamentaria della casa familiare o dei mobili che la arredano in favore di terzi. Pertanto, il coniuge superstite può invocare l’acquisto di tali diritti senza dover ricorrere all’azione di riduzione.
Eredità: l’autonomia del legato ex lege
Inoltre, la qualificazione come legato ex lege della vocazione relativa ai diritti di abitazione e di uso ha come conseguenza la sua autonomia rispetto alla vocazione a titolo universale nella quota, sicché la rinunzia all’eredità da parte del coniuge non comporta la rinunzia ai diritti di abitazione e di uso e, viceversa, la rinunzia ai due diritti non impedisce che il beneficiario possa adire l’eredità.
Il coniuge superstite e la qualità di erede
Inoltre, può accadere che il coniuge superstite, pur facendo propri il diritto di uso e il diritto di abitazione, non acquisti la qualità di erede. Per vero, con la sentenza n. 5564/2021, la Corte di Cassazione ha ricordato che “la permanenza, dopo il decesso di un coniuge, da parte dell’altro nella casa familiare è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art. 540 c.c.) in ogni caso, […] a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all’eredità”.
Responsabilità per i debiti
Infine, qualificando l’attribuzione in esame come dei legati, ancorché previsti dalla legge, ne discende automaticamente che il coniuge, qualora accetti la quota di eredità, risponde dei debiti solo in relazione a quest’ultima, non essendo computabile il valore da assegnare ai due diritti in relazione al compendio ereditario.
Il coniuge superstite separato legalmente e il diritto di abitazione
Da tempo, dottrina e giurisprudenza si interrogano sulla possibilità di riconoscere il diritto di abitazione e quello d’uso anche al coniuge superstite che viva legalmente separato dal defunto. Da un lato, infatti, l’art. 548, primo comma, c.c. equipara, quanto ai diritti successori attribuiti dalla legge, il coniuge separato senza addebito al coniuge non separato; dall’altro, non può ignorarsi la difficoltà nell’individuare una casa “adibita a residenza familiare” laddove sia cessata la coabitazione.
Orientamenti giurisprudenziali
In proposito, si sono sviluppati, in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, due orientamenti.
Orientamenti contrari all’attribuzione del diritto di abitazione al coniuge separato
Il primo orientamento, contrario al riconoscimento del legato di cui all’art. 540 c.c. al coniuge separato, ha trovato la propria espressione nelle sentenze n. 13407/2014 e n. 15277/2019.
Secondo tali decisioni, “il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare”.
La condizione per l’attribuzione dei diritti d’abitazione e d’uso non può che essere “l’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi”.
Per altro, ad avviso dei giudici, neppure l’assegnazione al coniuge separato della casa coniugale in virtù di previsione della separazione consensuale omologata configura un elemento che permette una diversa valutazione delle circostanze poiché, in ogni caso, manca il requisito essenziale della convivenza fra i coniugi al tempo di apertura della successione
Orientamenti favorevoli all’attribuzione del diritto di abitazione al coniuge separato
Il secondo orientamento, favorevole all’attribuzione del diritto di abitazione e uso anche al coniuge legalmente separato, è stato consacrato con la recente sentenza n. 22566/2023.
In tale pronuncia gli Ermellini, dopo aver riconosciuto l’opportunità di un chiarimento legislativo, dato conto delle opinioni contrarie in giurisprudenza (e, dunque, anche delle sentenze sopra riportate), ritengono che, sul piano applicativo, debbano prevalere gli argomenti che inducono ad accogliere la tesi secondo la quale “l’adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione”.
Innanzitutto, perché l’art. 540 c.c. “non annovera fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d’altra parte, la lettera dell’art. 548 c.c. è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato”.
Inoltre, perché, se è vero che l’interesse di un coniuge a non mutare ambiente di vita può cedere, nel conflitto, a quello uguale e contrario dell’altro coniuge, proprietario esclusivo o comproprietario, è altresì vero che non può essere negato, al superstite, “il ritorno in quell’ambiente, che può avere conservato con lui un valore non soltanto economico” per il sol fatto che la convivenza sia cessata.
Conclusioni
Il diritto di abitazione e il diritto di uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano allora anche al coniuge separato senza addebito con un’unica eccezione: “il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare”.