Le letters of wishes (o lettere di intenti o di desiderio) consistono in indicazioni che il disponente, i beneficiari o qualsiasi altro soggetto interessato forniscono al trustee, rappresentandogli proprie esigenze o predilezioni, affinché egli ne tenga auspicabilmente conto nello svolgimento del proprio incarico.
Tali indicazioni vengono di regola formulate in forma scritta e possono essere predisposte all’atto dell’istituzione ovvero successivamente, nel corso della vita del trust.
Nell’ambito del modello internazionale, particolare rilevanza assumono le lettere di desiderio predisposte dal disponente, in quanto finalizzate ad attenuare l’ampiezza dei poteri attribuiti al trustee dall’atto istitutivo, orientandone in qualche misura la discrezionalità (e, forse, anche in quanto utili ad affievolire la percezione della perdita di ogni potere gestorio su ciò che è stato conferito in trust).
Le lettere di desiderio possono fungere anche da supporto all’operato del trustee, quando questi non sia in grado di valutare da solo tutte le circostanze rilevanti per l’esercizio dei propri poteri. Ciò avviene, soprattutto, dopo la morte del disponente, quando quest’ultimo non può più essere consultato dal trustee. La letter of wishes è infatti considerata integrare una componente essenziale dello stesso atto istitutivo (vedasi Hartigan nominees Pty Ltd v Ridge) e, unitamente a quest’ultimo, è la principale fonte da cui desumere le volontà ed espressioni di desiderio del disponente, che il trustee è tenuto, per quanto gli è concesso, a realizzare.
Le lettere di intenti sono vincolanti o discrezionali?
Le lettere di intenti non sono mai vincolanti ed obbligano il trustee unicamente a prenderle in considerazione, salvo poi esercitare liberamente la propria discrezionalità, non essendo egli esonerato da responsabilità nei confronti dei beneficiari per il fatto di essersi adeguato a tali indicazioni.
Tuttavia, specie in trust familiari, il trustee deve avere valide ragioni per non seguire le indicazioni del disponente, le quali configurano una cosiddetta “material consideration”, ovverosia un elemento di valutazione di cui deve necessariamente tenersi conto (pena l’esercizio improprio del potere da parte del trustee, con conseguenti possibili profili di responsabilità).
Il trustee non deve però nemmeno abdicare, di fatto, al proprio ruolo, lasciando che la gestione del fondo e l’esercizio dei suoi poteri siano eterodiretti da soggetti terzi: ove ciò avvenisse, al di là dei profili di responsabilità, il trust stesso potrebbe infatti essere ritenuto “sham” e invalido, difettando il tradizionale presupposto della cosiddetta “prima certezza” (ossia la certezza di voler effettivamente creare un trust), oltre che il requisito che il fondo sia “sotto il controllo” del trustee previsto dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1985, ai fini della riconoscibilità del trust nell’ordinamento interno.
Nondimeno, la circostanza che il trustee si attenga regolarmente alle indicazioni espresse nelle lettere di desiderio non è di per sé motivo di invalidità, allorché si accerti che il trustee ha comunque correttamente esercitato le proprie prerogative nei confronti dei beneficiari, effettuando autonome valutazioni discrezionali (come deciso in Shalson v. Russo)
L’orientamento giurisprudenziale sulle lettere di intenti
Secondo la giurisprudenza, le lettere di desiderio sono in linea di principio confidenziali e sottratte alla conoscibilità dei beneficiari, a meno che sia altrimenti stabilito dall’atto istitutivo, ovvero in caso di ordine di esibizione giudiziale.
Infatti, come statuito in Re Rabaiotti 1989 Settlement, pur avendo ciascun beneficiario normalmente diritto di esaminare i documenti del trust – salvo che ciò sia contrario all’interesse dell’intera categoria dei beneficiari (“beneficiaries as a whole”) – tale diritto non ricomprende anche le lettere di desiderio, in ragione della loro confidenzialità, e non essendo il trustee tenuto a esplicitare le ragioni sottese al proprio agire discrezionale; resta a ogni modo fermo il diritto della Corte di ordinare l’esibizione del documento, ove ciò risponda al migliore interesse del trust.
In ambito normativo: soluzioni contrapposte sulle lettere di intenti
Alcuni ordinamenti, come ad esempio Bahamas o Guernsey, vietano espressamente l’esibizione ai beneficiari delle lettere di desiderio, ove non diversamente disposto dal giudice; altri, invece, come la Repubblica di S. Marino, prevedono il principio opposto (cfr. art. 49.1 l, n. 42/2010), salva restando la possibilità che l’atto istitutivo disponga diversamente.
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