L’obbligo al pagamento delle sanzioni per debiti fiscali del defunto non si trasmette agli eredi
L’erede che abbia pagato per intero il debito tributario potrà rivalersi sugli altri
A causa della morte di un soggetto i chiamati all’eredità, gli eredi individuati ex lege o per testamento sono chiamati a subentrare tanto nelle posizioni attive, da cui derivano ad esempio beni o crediti, quanto nelle posizioni passive del defunto, quindi nei debiti riconducibili a quest’ultimo in vita.
Premesso che il chiamato all’eredità, ove non dovesse accettarla, non risponderà delle obbligazioni del defunto, occorre chiarire cosa accade rispetto ai debiti tributari di questo in caso di accettazione dell’eredità.
Una regola che interviene in presenza di debiti fiscali del defunto è che questi si trasmettono agli eredi, cioè a coloro che hanno accettato l’eredità.
Infatti, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Per questa ragione, a seguito della morte di un soggetto, l’amministrazione fiscale potrà rivolgersi ad uno degli eredi, co-obbligato con gli altri, per ottenere il pagamento dell’intera somma dovuta.
Successivamente, il soggetto che avrà, eventualmente, pagato per gli eredi coobbligati potrà agire in rivalsa nei confronti degli altri.
Cos’è la solidarietà tributaria?
In linea generale, si può affermare che la solidarietà tributaria coincide con quella previsione che implica un allargamento della platea dei soggetti passivi, al fine di aumentare la garanzia per il fisco di ottenere il pagamento del tributo dovuto.
In questo senso, attraverso l’istituto della solidarietà, alla morte di un soggetto, la debenza dei debiti che questo aveva con il fisco si estende a tutti i suoi eredi i quali saranno considerati coobbligati per l’intero (o a certe condizioni per quota) rispetto al pagamento dell’imposta.
In buona sostanza, per tutelare il gettito erariale l’ordinamento estende la platea di soggetti passivi chiamati a pagare il debito fiscale del defunto.
La solidarietà tributaria identifica, dunque, quella situazione in cui (in questo caso in relazione all’evento morte) a seguito del decesso del de cuius gli eredi si considerano tenuti in solido, cioè tenuti insieme tra di loro, al pagamento del tributo riconducibile al defunto.
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Solidarietà: estinzione del debito e azione di regresso
Premesso che l’istituto della solidarietà ha molte sfaccettature, e occorrerebbe distinguere, tra le altre categorie, almeno tra solidarietà dipendente e paritetica, in termini generici con riferimento ai meccanismi di estinzione del debito in situazioni di vincolo solidale, si evidenza che ove un singolo obbligato adempia al debito del contribuente defunto, saldando la pretesa erariale per l’intero, il pagamento libererà gli altri determinando l’estinzione dell’obbligazione.
Tuttavia, il soggetto condebitore che abbia pagato per intero il debito potrà rivalersi sugli altri, ottenendo il pagamento della quota spettante agli altri eredi obbligati.
E le sanzioni?
Chiarito che i debiti del defunto si trasmettono agli eredi, diverso discorso deve essere fatto per le sanzioni.
In questo caso, infatti, è stabilito (dall’art. 8 del D.Lgs. 472/97) che le sanzioni amministrative e tributarie non sono trasmissibili e come tali, essendo riferibili esclusivamente alla responsabilità di chi ha commesso la violazione (il de cuius), non ricadono a carico degli eredi.