I carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere oggetto di definizione agevolata attraverso la c.d. rottamazione quater
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti
Cosa prevede la rottamazione quater?
Si tratta di una misura introdotta dalla Legge di bilancio 2023 che contempla la possibilità di rottamare i debiti affidati all’Agente di Riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, compresi quelli inclusi in misure agevolative precedenti.
Attraverso questa misura ai contribuenti è offerta la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza interessi e sanzioni, interessi di mora e aggi.
L’importo da pagare, pertanto, comprende le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Chi aderisce alla definizione agevolata potrà pagare:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023
- in massimo 18 rate (in 5 anni), con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Cosa prevede la rottamazione delle cartelle?
Quali sono le novità della legge di bilancio?
Gli advisor selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
TROVA IL TUO ADVISOR
Quando effettuare il primo pagamento?
Il prossimo 31 ottobre scade il pagamento previsto per la prima rata, che eventualmente può essere anche l’unica.
Il pagamento si effettua attraverso il modulo che è allegato alla comunicazione a suo tempo inviata dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti che, entro lo scorso 30 giugno, hanno presentato richiesta di aderire alla procedura di definizione.
Cosa accade in caso di ritardo o mancato pagamento?
Se il ritardo è lieve, circoscritto entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine (31 ottobre), non ci sono conseguente, in quanto è prevista una soglia di tolleranza. Nel caso di specie sarà possibile effettuare il pagamento entro il 6 novembre.
In caso di mancato pagamento della rata, invece, decadono i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Come specificato con la risposta a interpello, n. 372 del 2023, l’Agenzia delle entrate comunica che non sono ammesse compensazioni con crediti fiscali né con crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
Perfezionamento della definizione
Premesso che relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, la definizione in parola si perfeziona solo all’esito dell’integrale pagamento delle somme dovute.