Come deve essere pattuito il compenso
Tra avvocato e cliente, l’accordo avente ad oggetto la determinazione del compenso professionale, deve avere forma scritta ad substantiam, a pena di nullità.
In questi termini, ove manchi un accordo scritto, l’eventuale pattuizione dell’onorario non si può considerare raggiunta. È necessaria, infatti, l’esteriorizzazione per iscritto della comune volontà delle parti.
Con una recente sentenza, n. 34301 del 2023 la Corte di Cassazione fa chiarezza sui rapporti che intercorrono tra avvocato e cliente, in particolare in relazione alla gestione e pattuizione del compenso previsto per l’attività espletata.
I giudici della Suprema corte hanno ribadito che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti tra gli avvocati e i clienti che stabiliscono i compensi professionali.
Ai sensi dell’art. 2233, comma 3, c.c., infatti, l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” a pena di nullità.
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Quando è raggiunto l’accordo sul compenso?
L’eventuale accordo si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne da una parte, sia seguita dall’accettazione nella medesima forma dall’altra.
La prescrizione codicistica che il patto sul compenso del legale sia redatto per iscritto – la cui ratio probabilmente risiede nell’esigenza di attribuire certezza e univocità alla pattuizione, nell’interesse dei contraenti, al fine di evitare che sorgano contestazioni e conflitti tra avvocato e cliente – fa sì che l’accordo sugli onorari del difensore non possa dirsi raggiunto in mancanza della chiara esteriorizzazione, per iscritto, della comune volontà dei contraenti.
In questo senso, ad esempio, non sarebbero sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam la predisposizione di una bozza di accordo sul compenso o la fattura – di acconto o a saldo – per il pagamento del compenso professionale, emessa e sottoscritta per quietanza da parte dell’avvocato, trattandosi di atti nei quali non è trasfusa la comune volontà del legale e del cliente di stabilire il compenso professionale.
Al contrario, affermano i giudici, sarebbero idonei a soddisfare il requisito della forma scritta documenti separati, valevoli come proposta e accettazione, provenienti dalle parti e da esse firmati, recanti la disciplina dei compensi, come pure la sottoscrizione per accettazione, da parte di un contraente, del documento recante la regolamentazione degli aspetti economici del mandato professionale predisposto dall’altro.