L’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi “implicitamente abrogato
Coacervo successorio: di cosa si tratta?
Come chiarito dall’Agenzia, l’istituto del c.d. coacervo (o cumulo) “successorio” del donatum con il relictum è un istituto che comporta la riunione fittizia del valore (attualizzato) delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).
Questo istituto comportava, ai fini della determinazione dell’imposta di successione, di sommare quanto ricevuto per successione con le donazioni effettuate in vita dal de cuius.
La finalità del coacervo rispondeva, altrimenti detto, ad evitare pratiche elusive, nel senso che ovviava all’ipotesi che per non sottoporre a imposizione progressiva alcuni beni in fase di successione venissero effettuate apposite donazioni in vita, che quindi rimanevano.
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Il coacervo è abrogato
Aderendo al principale orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in merito, l’Agenzia chiarisce che l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi “implicitamente abrogato”, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie.
Infatti, come osserva l’Agenzia, in considerazione del fatto che il nuovo sistema non prevede più aliquote progressive ma un aliquota fissa sul valore della quota di eredità o legato la persistenza del coacervo perde ragion d’essere.
Come meglio spiega l’Agenzia, si deve considerare che ai fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” non può più essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie. Ai fini dell’imposta di donazione, invece, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, escludendo tuttavia le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.