Non si applica la ritenuta sugli utili corrisposti, a decorrere dal 2021, a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero
Con una recente risposta a interpello, n. 409 del 2023, l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti in merito al regime fiscale da fondi di investimenti alternativi.
Più in particolare, nel caso di specie si trattava di dividendi percepiti a fronte di partecipazioni detenute in FIA lussemburghesi.
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La disciplina sui dividendi
La disciplina vigente prevede che vi è l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento sugli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti, fermo restando la possibilità di applicare, laddove più favorevoli, le aliquote convenzionali in presenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza del percettore dei dividendi.
Tuttavia, è previsto che la ritenuta non si applica sugli utili corrisposti, a decorrere dal 2021, a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale il fondo è istituito.
Analoga esenzione è prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
L’esenzione è prevista al fine di equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR residenti in Italia anche agli OICR di diritto estero.
in buona sostanza, mette in evidenza l’Agenzia, è stato introdotto un regime di esenzione degli utili distribuiti da emittenti italiani e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti residenti in Italia conseguiti da OICR di diritto estero istituiti in Stati membri UE e in Stati SEE, al pari di quanto previsto per gli OICR istituiti in Italia.
Il fine ultimo è quello di favorire il consolidamento di un mercato interno europeo dei gestori dei fondi di investimento alternativi mediante la definizione di un quadro di riferimento armonizzato per la regolamentazione in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza per i fondi e gli operatori e attori del settore.
Il caso di specie
In considerazione di quanto sopra, l’Agenzia delle entrate in riposta al quesito posto dall’istante, mette in evidenza che con riferimento ad un gestore fiscalmente residente in Lussemburgo, per i proventi percepiti e provenienti dalla società residente in Italia, direttamente partecipata, si applica il regime di esenzione da ritenuta. Inoltre l’eventuale cessione di partecipazioni qualificate non genera plusvalenze imponibili.